In tutti i casi di morosità del cliente nei confronti del fornitore, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura.
Decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine di pagamento indicato nei documenti di fatturazione, il Fornitore attiverà le procedure previste in caso di morosità del Cliente, secondo quanto di seguito previsto.
Il Fornitore provvederà a costituire in mora il Cliente mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), intimandogli di provvedere al pagamento entro un termine comunque non inferiore a 15 giorni solari dall’invio al cliente finale della raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, del termine, comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora.
Decorso il termine per provvedere al pagamento, in caso di persistenza del mancato pagamento da parte del Cliente, verrà richiesta la sospensione della fornitura. Prima della sospensione della fornitura, qualora il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
In caso di costituzione in mora, il Cliente dovrà comunicare al Fornitore l’avvenuto pagamento degli insoluti inviando la documentazione comprovante il pagamento al numero di fax oppure all’indirizzo e-mail che saranno indicati nella comunicazione di messa in mora.
In caso di morosità del Cliente, il Fornitore avrà diritto di richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui al precedente punto.
Il Fornitore avrà diritto di richiedere al Cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). In tutti i casi di sospensione e/o risoluzione della fornitura, anche se relativi solo ad uno o più siti, è fatto salvo il diritto del Fornitore di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7 bis dell’Allegato A alla del. ARERA n° 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno.
In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico.
TIMOE
In forza dell’Allegato A alla Deliberazione del 29.05.2015, 258/2015/R/com si rende noto quanto segue.
Art 3.4. Nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, qualora la controparte commerciale proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura, i termini di cui al comma 3.2 non possono comunque essere:
a) relativamente al termine di pagamento di cui al comma 3.2, lettera a), inferiori a 7 giorni solari dall’invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte della controparte commerciale, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione;
b) relativamente al termine di cui al comma 3.2, lettera b) entro cui l’utente del trasporto può presentare richiesta di sospensione della fornitura, inferiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3.2, lettera a);
c) relativamente al termine di cui al comma 3.2, lettera d) punto 2 per la consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, superiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per la controparte commerciale di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 2 giorni lavorativi.
Art 3.6 La controparte commerciale è tenuta a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui al comma 3.5 nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui al comma 3.5 nonostante alternativamente:
1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio;
3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.
Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
Trenta
via Fersina 23
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