FAQ - Pagamenti - SEPA

 
 
Se cambio banca (o coordinate conto corrente) cosa devo fare?
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Comunicare alla Trenta qualsiasi variazione (tramite qualsiasi canale – mail – posta – sportello  numero verde) fornendo il numero di conto contrattuale (o il numero di conti contrattuali, qualora siano più di uno) e i dati del nuovo conto corrente.

Il nuovo addebito automatico sarà effettivo a partire dall’emissione della prima fattura utile, e la modifica potrà essere verificata direttamente nello Sportello Online (qualora sia iscritto a tale servizio). 

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Ho pagato due volte la stessa fattura: come mi viene restituito l'importo del secondo pagamento?
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L'importo e le modalità di rimborso, previa verifica della situazione contabile da parte di Trenta, vengono concordate con il Cliente anche telefonicamente chiamando il nostro centralino al numero 0461/36.23.30 e chiedendo dell'Ufficio incassi di Trenta oppure è possibile inoltrare una e-mail all'indirizzo incassi@trenta.it o un fax al numero 0461/36.23.32 con la documentazione del pagamento errato.
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Perché è conveniente attivare l'addebito automatico in conto corrente della mia bolletta (SEPA)?
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Garantisce il pagamento anche nel caso di mancato recapito della fattura (disguidi postali);
Il deposito cauzionale versato al lato dell'attivazione del contratto viene restituito;
È un requisito essenziale per eventuali adesioni ad offerte commerciali;
E' importante sapere che, qualora venissero riscontrate anomalie, fino alla data di scadenza è sempre possibile sospendere il pagamento della bolletta con una semplice comunicazione fatta direttamente all'istituto di credito;
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Cosa comporta il mancato pagamento della bolletta?
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In tutti i casi di morosità del cliente nei confronti del fornitore, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura.

Decorsi giorni dieci dalla scadenza del termine di pagamento indicato nei documenti di fatturazione, il Fornitore attiverà le procedure previste in caso di morosità del Cliente, secondo quanto di seguito previsto.
Il Fornitore provvederà a costituire in mora il Cliente mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), intimandogli di provvedere al pagamento entro un termine comunque non inferiore a 15 giorni solari dall’invio al cliente finale della raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, del termine, comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora. Decorso il termine per provvedere al pagamento, in caso di persistenza del mancato pagamento da parte del Cliente, verrà richiesta la sospensione della fornitura. Prima della sospensione della fornitura, qualora il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In caso di costituzione in mora, il Cliente dovrà comunicare al Fornitore l’avvenuto pagamento degli insoluti inviando la documentazione comprovante il pagamento al numero di fax oppure all’indirizzo e-mail che saranno indicati nella comunicazione di messa in mora.
In caso di morosità del Cliente, il Fornitore avrà diritto di richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui al precedente punto. Il Fornitore avrà diritto di richiedere al Cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).  In tutti i casi di sospensione e/o risoluzione della fornitura, anche se relativi solo ad uno o più siti, è fatto salvo il diritto del Fornitore di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7 bis dell’Allegato A alla del. ARERA n° 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno.
In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico.
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TIMOE –  In forza dell’Allegato A alla Deliberazione del 29.05.2015, 258/2015/R/com si rende noto quanto segue.
Art 3.4. Nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, qualora la controparte commerciale proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura, i termini di cui al comma 3.2 non possono comunque essere:
a) relativamente al termine di pagamento di cui al comma 3.2, lettera a), inferiori a 7 giorni solari dall’invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte della controparte commerciale, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione;
b) relativamente al termine di cui al comma 3.2, lettera b) entro cui l’utente del trasporto può presentare richiesta di sospensione della fornitura, inferiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3.2, lettera a);
c) relativamente al termine di cui al comma 3.2, lettera d) punto 2 per la consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, superiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per la controparte commerciale di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 2 giorni lavorativi.

Art 3.6 La controparte commerciale è tenuta a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui al comma 3.5 nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui al comma 3.5 nonostante alternativamente:
1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio;
3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.
Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
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Posso chiedere la rateizzazione della bolletta?
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Per quanto riguarda le forniture di Energia Elettrica e Gas le modalità di rateizzazione sono fissate rispettivamente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
I termini per poterne usufruire sono:
Per la rateizzazione della fornitura di Energia Elettrica:
la possibilità riguarda la bolletta di conguaglio seguente a una o più fatture di acconto per:- tutti i clienti quando viene richiesto pagamento di consumi non registrati a seguito malfunzionamento gruppo di misura- clienti vincolati domestici qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al 150% dell’addebito medio delle fatture di acconto precedenti- per i clienti vincolati non domestici qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al 250% dell’addebito medio delle fatture di acconto precedenti.
La rateizzazione può essere richiesta ed ottenuta per le fatture che rientrano nelle casistiche previste dall’Autorità entro la scadenza, per importi superiori a € 25,82 per l’Energia Elettrica ed € 50,00 per il Gas.
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Come posso comunicare un avvenuto pagamento?
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Inoltrando una e-mail all’indirizzo crediti@trenta.it con allegata la copia della ricevuta.
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Come posso risolvere problemi relativi alla sospensione delle forniture per mancati pagamenti?
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E' necessario contattare l’Ufficio Crediti di Trenta al numero 0461/03.43.00 o inoltrare una e-mail all’indirizzo crediti@trenta.it precisando il numero di Conto Contrattuale di riferimento della fornitura e un numero telefonico per eventuali richieste di chiarimento.
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Ho ricevuto un sollecito: come posso verificare la mia situazione debitoria?
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Può contattare l’Ufficio Crediti di Trenta al numero 0461/03.43.00 o inoltrare una e-mail all’indirizzo crediti@trenta.it precisando il numero di Conto Contrattuale di riferimento della fornitura e un numero telefonico per eventuali richieste di chiarimento.
E' possibile inoltre attivando gratuitamente i servizi dello sportello online di Trenta, e verificare in "Stato dei pagamenti" la propria situazione debitoria.
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Come posso modificare il recapito delle bollette?
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- direttamente dai moduli di richiesta
- contattando il numero verde 800-990078
- presso gli sportelli sul territorio
- con e-mail a info.tutela@trenta.it
 
i dati essenziali da fornire sono:
- il numero di conto contrattuale
- il codice fiscale dell'intestatario
- un recapito telefonico (per eventuali necessità)
- il nuovo indirizzo per il recapito delle bollette
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Cosa è l’addebito automatico in conto corrente (SEPA)?
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L’addebito sul conto corrente è il servizio che permette di pagare le bollette relative ai servizi Trenta. Attivandolo si autorizza il pagamento in automatico delle fatture con addebito diretto in via continuativa sul proprio conto corrente bancario o postale. 
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Come posso attivare l’addebito automatico in conto corrente (SEPA)?
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L’addebito automatico della bollette sul conto corrente (SEPA)  si può scegliere di recarsi presso Trenta in qualsiasi sportello sul territorio,  o di chiamare il numero verde gratuito 800.990.078. 
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Come posso verificare l’avvenuta attivazione dell'addebito automatico in conto corrente della bolletta (SEPA)?
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L’addebito automatico della bollette sul conto corrente è verificabile sulla prima bolletta emessa da Trenta dopo la richiesta di domiciliazione. Se la domiciliazione è attiva, sulla prima pagina della bolletta (Fogliofacile), in centro sotto il riepilogo delle fatture, si trova l’indicazione “L’importo della fattura verrà addebitato/accreditato in conto corrente salvo buon fine.....istituto di credito”.
Chi attiva i servizi dello sportello online di Trenta, può verificare in "Dati contrattuali" la modalità di pagamento in essere.
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Se riscontro anomalie in bolletta, prima della data di scadenza cosa posso fare?
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E’ sempre possibile sospendere i pagamenti tramite addebito automatico con una semplice comunicazione a Trenta.
Prima di sospendere il pagamento il cliente deve verificare con il servizio clienti se l’anomalia è effettiva e se proprio necessita della sospensione
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Se ho già attivo l'addebito automatico in conto corrente (SEPA) e cambio casa?
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Quando si cambia abitazione, si attivano anche nuovi contratti di fornitura, è quindi necessario attivare una nuova richiesta per l’addebito sul conto corrente.
Si può scegliere di recarsi presso Trenta in qualsiasi sportello sul territorio,  o di chiamare il numero verde gratuito 800.990.078.  
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Ci sono spese legate all’addebito automatico in conto corrente?
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Trenta attiva il servizio senza alcuna spesa di attivazione, né costi di gestione. Gli istituti di credito hanno la facoltà di applicare delle commissioni al singolo pagamento che dipendono esclusivamente dal rapporto fra la banca e il cliente. E quindi opportuno verificare con la propria banca le condizioni contrattuali applicate al proprio conto corrente e l’eventuale esistenza di una commissione per gli addebiti con mandato SEPA.
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Se riscontro anomalie in bolletta, prima della data di scadenza cosa posso fare?
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E’ sempre possibile sospendere i pagamenti tramite addebito automatico con una semplice comunicazione alla propria banca, prima però si rende necessario verificare con il servizio clienti di Trenta la presunta anomalia e la possibilità di bloccare la bolletta.
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